Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di salvaguardarne il valore storico e culturale, in deroga alle limitazioni della circolazione, fatte salve le situazioni emergenziali, è consentita la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico come definiti dall'articolo 60, commi 4 e 5.