Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. L'articolo 1, comma 2-ter del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, è sostituito dal seguente:
«2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di accesso agevolate dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle aree soggette alle limitazioni della circolazione, di cui al comma 2 del presente articolo».