Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Considerato il limitato numero, la comprovata complessiva bassa incidenza in relazione alle emissioni delle auto con motore termico e al fine di salvaguardarne il valore storico e culturale, in deroga alle limitazioni della circolazione, fatte salve le situazioni emergenziali, viene salvaguardata la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico così come definiti dall'articolo 60, commi 4 e 5, purché abbiano un'anzianità non inferiore ai trent'anni dalla prima immatricolazione.