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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.06.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
15.06.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 14 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, e aggiunta la seguente lettera: «c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica;».

   b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma: «2-ter. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione.».