Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Circolazione dei mezzi meccanici su impianti sciistici e strade chiuse)
1. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis.
1. La circolazione di motoslitte adibite al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, al soccorso, allo svolgimento di attività connesse alla gestione di rifugi e delle altre strutture ricettive dedicate agli utenti della montagna, è consentita anche su strade chiuse al traffico.
2. All'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, dopo le parole: "degli impianti sciistici", sono aggiunte le seguenti: "al soccorso, nonché allo svolgimento di attività connesse alla gestione di rifugi e delle altre strutture ricettive dedicate agli utenti della montagna"».