Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, ferma restando la responsabilità del conducente, gli organi di polizia stradale notificano le contravvenzioni al locatore, che procede al pagamento. È fatto salvo l'obbligo di rivalsa sul locatario, secondo le modalità convenzionalmente pattuite».
2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente comma : «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia oggetto di locazione senza conducente ai sensi dell'articolo 84 quando il locatario sia residente all'estero.».