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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.036.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
15.036.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E».