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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.027.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
15.027.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale e di rafforzare la tutela della vita umana specificamente all'interno dei centri abitati, prevenendo e riducendo gli effetti dannosi di scontri e investimenti stradali, in particolare per gli utenti vulnerabili, dovuti o aggravati dalla velocità veicolare, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale note e disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E,».
  2. I nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati stabiliti dal comma precedente trovano applicazione una volta decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Anche in armonia con le strategie generali individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale, della mobilità sostenibile e del traffico urbano, i Comuni provvedono:

   a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla classificazione delle strade che si trovano all'interno dei centri abitati, ovvero alla sua conferma o al suo aggiornamento;

   b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adozione dei provvedimenti amministrativi eventualmente ritenuti opportuni per l'applicazione differenziata dei limiti di velocità per alcune tipologie di strade urbane.

  3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b) del precedente comma, i nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati sono da intendersi comunque vigenti, secondo la classificazione delle strade esistente oppure, in mancanza, in ogni caso secondo le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4. La copertura finanziaria degli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del comma 2 è assicurata, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, a valere sulle somme di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e sulla quota di proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.