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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.015.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/02/2024  [ apri ]
15.015. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Locazione senza conducente)

  1. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. L'impresa autorizzata all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada può utilizzare autobus locati senza conducente previo contratto di locazione stipulato con un'impresa locataria stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.»;

   b) al comma 4:

    1) alla lettera b-bis), le parole: «i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2,» sono soppresse;

    2) dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:

   «b-ter) i veicoli, aventi più di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone.»