Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 84 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3-bis, le parole: «i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione» sono sostituite dalle seguenti: «i veicoli acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le imprese esercenti la medesima attività ed iscritte al Registro elettronico nazionale o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.».
2. Al comma 4, dopo la lettera b-bis, è aggiunta la seguente: «b-ter) I veicoli, aventi più di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone.».