Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)
1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:
«4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338».