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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.02.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2024  [ apri ]
14.02. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche in materia di circolazione fuori dai centri abitati)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:

   «1-sexies. Per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO, e comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, per quanto di competenza, possono istituire zone a traffico limitato territoriali. Tale disciplina non si applica alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 eventualmente ricadenti nelle zone a traffico limitato territoriali, nonché alle strade o zone in ambito urbano qualora per esse sia adottata una disciplina più restrittiva ai sensi dell'articolo 7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle zone a traffico limitato territoriali, verificando che l'istituzione della zona a traffico limitato assicuri adeguate condizioni di circolazione e sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. La proposta di istituzione della zona a traffico limitato è sottoposta al parere vincolante delle prefetture territorialmente competenti. Gli enti proprietari delle strade interessate provvedono all'apposizione della relativa segnaletica e al controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L'apposizione della segnaletica non è necessaria nel caso in cui il perimetro della zona a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o più regioni, province o comuni, a condizione che di tale divieto sia data comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili con un preavviso di almeno tre mesi rispetto all'entrata in vigore, ferma restando la necessità che i siti istituzionali degli enti interessati diano informazioni sulla durata del divieto per l'intero periodo. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g).»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Le autorità che hanno disposto la sospensione o la limitazione della circolazione di cui ai commi 1, 1-sexies e 4, lettere a) e b) possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. L'accesso alle zone a traffico limitato per le categorie autorizzate non può in ogni caso essere a titolo oneroso. Per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni, possono essere utilizzati dispositivi telematici installati sui veicoli le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

   c) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

   «12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del comma 1-sexies, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.».