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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.02.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
14.02.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche in materia di circolazione fuori dai centri abitati)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:

   «1-sexies. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i Prefetti, limitatamente ai profili di sicurezza della circolazione, e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, possono istituire zone a traffico limitato territoriali, anche a carattere permanente, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute oppure qualora si vogliano proteggere particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica. Tale disciplina non si applica alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 eventualmente ricadenti nelle zone a traffico limitato territoriali, nonché alle strade o zone in ambito urbano qualora per esse sia adottata una disciplina più restrittiva ai sensi dell'articolo 7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle zone a traffico limitato territoriali, tenendo conto degli effetti sulla circolazione e sulla sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone, demandando l'attuazione agli enti proprietari delle strade interessate che provvedono all'apposizione della relativa segnaletica e al controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L'apposizione della segnaletica non è necessaria nel caso in cui il perimetro della zona a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o più regioni, province o comuni, a condizione che il divieto sia permanente e ne sia data comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili con un preavviso di almeno un anno rispetto all'entrata in vigore. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), la cui gestione deve essere unitaria e centralizzata.»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Le autorità che hanno disposto la sospensione o la limitazione della circolazione di cui ai commi 1, 1-sexies e 4, lettere a) e b) possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. Per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni, possono essere utilizzati dispositivi telematici installati sui veicoli le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

   c) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

   «12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del comma 1-sexies, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.».