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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.013.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
14.013.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni sanzionatorie in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persona)

  1. All'articolo 85, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «senza avere ottenuto la autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;

    2) le seguenti parole: «ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione» sono soppresse;

    3) le parole: «da euro 173» a «euro 1.731» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «da euro 1.812» a «euro 7.249»;

    4) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione»;

   b) al comma 4-bis l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di assenza di un contratto di prestazione a tempo o viaggio, stipulato anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle imprese e del made in Italy sono definite le caratteristiche del contratto di cui al precedente periodo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.»;

   c) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter) Salvo che il fatto non costituisca un più grave violazione, l'adescamento di clienti in luogo pubblico da parte sia di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 che da parte di soggetti sprovvisti di tale autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.812 a € 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».