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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.011.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
14.011.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di sanzioni degli operatori di trasporto pubblico non di linea)

  1. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694 e, se si tratta di autobus, da euro 1.812 ad euro 7.249»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione»;

   b) al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso;

   c) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter. Chiunque, essendo munito di autorizzazione, rivolge la propria attività all'utenza indifferenziata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.812 a € 7.249. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. La disposizione non si applica ai casi di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21».