Al comma 1, dopo lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 157, comma 7-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al primo periodo, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti a permanenza prolungata all'interno degli abitacoli, esposti al sole con temperature pari o superiori ai 33 gradi, è consentito tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso.».