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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.05.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
12.05.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di pubblicità di autoveicoli e di campagne pubblicitarie per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile)

  1. La pubblicità di autoveicoli, con qualsiasi mezzo effettuata, deve essere accompagnata da un messaggio promozionale che tenuto conto dei comportamenti statisticamente più pericolosi incoraggi la guida sicura, ovvero l'uso della mobilità attiva o della mobilità condivisa o del trasporto pubblico, a rotazione tra i seguenti:

   1. «Per i tragitti quotidiani, usa i mezzi pubblici»;

   2. «Per gli spostamenti brevi in città, scegli di camminare o andare in bicicletta»;

   3. «Prendi in considerazione l'uso condiviso dell'auto»;

   4. «Quando guidi, rispetta i limiti di velocità, non distrarti e da sempre la precedenza».

  2. La competenza amministrativa a vigilare sul rispetto e a sanzionare le violazioni della disposizione di cui al primo comma è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che agisce con i medesimi poteri previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.
  3. Una quota pari al 5 per cento delle spese sostenute dagli operatori pubblicitari, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, per pubblicità di autoveicoli effettuata con qualsiasi mezzo in Italia, è devoluta ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa corrente del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinata alla progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie di promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, sentiti il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e il Ministero dell'interno.
  4. La Fondazione Pubblicità Progresso, nell'ambito dell'attività istituzionale di comunicazione sociale volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su temi civili, culturali ed educativi della comunità e a favorire la nascita di comportamenti virtuosi orientati alla crescita del bene comune, promuove annualmente almeno una campagna pubblicitaria dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.