Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di veicoli eccezionali)
1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, lettera b), secondo periodo, le parole da: «la predetta massa», fino a: «otto assi», sono sostituite dalle seguenti: «la massa a terra non deve superare le 13 tonnellate sull'asse motore e le 12 tonnellate su gli assi trainati.».
Conseguentemente alla rubrica, al Capo II, dopo le parole: «circolazione a destra» aggiungere, in fine, le seguenti: «, e disposizioni in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità».