Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Circolazione dei veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità)
1. all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: «la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi.» sono sostituite dalle seguenti: «la massa a terra non deve superare le 13 tonnellate sull'asse motore e le 12 tonnellate su gli assi trainati».
2. All'articolo 61, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e,» sono soppresse.