All'articolo 17, comma 4, lettera i), sopprimere le parole: , la pubblicità.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) semplificazione e razionalizzazione disciplina relativa alle autorizzazioni alla collocazione, sui veicoli, lungo le strade o in vista di esse, della pubblicità, anche da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con la previsione di congrui tempi di durata delle medesime e individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile installare i predetti mezzi pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni, anche a mobilità ridotta
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 20 , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 3, dopo le parole: «caratteristiche geometriche della strada», sono inserite le seguenti: «ed in casi di installazione di impianti pubblicitari».
2. All'articolo 23, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La collocazione anche su suolo privato di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme ed è sempre rinnovabile. Nell'interno dei centri abitati, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico di cui all'articolo 26 da parte dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale ed è sempre rinnovabile.
Il Regolamento stabilisce la durata minima dell'autorizzazione per ogni tipologia di cartello e mezzo pubblicitario. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura permanente viene determinata dall'ente procedente in un minimo di sei anni. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura temporanea viene determinata dall'ente procedente in un massimo di dodici mesi»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada contengono messaggi visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo di cui all'articolo 26. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta di cui all'articolo 26 dell'ente proprietario della strada»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza, le fasce di rispetto nonché nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, con disposizioni più favorevoli per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali, a messaggio variabile e con tecnologia tridimensionale, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo gli itinerari internazionali e le autostrade. Negli altri casi, il messaggio pubblicitario non deve essere leggibile dagli utenti delle predette strade. Per i tratti che attraversano centri abitati, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, i Comuni regolamentano i criteri di ubicazione, le caratteristiche, le dimensioni e le tipologie dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze della circolazione stradale. Sugli itinerari internazionali e sulle autostrade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile né leggibile dagli utenti delle stesse strade. Sono, altresì, consentiti gli impianti di servizio non luminosi indicanti servizi ed indicazioni agli utenti e le insegne di esercizio purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade ed entro i limiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento. Sono, invece, vietati i cartelli ed altri mezzi pubblicitari. Sono consentiti, purché' autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico culturale e cartelli, anche digitali, indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. I divieti di cui al presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;
e) al comma 7-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con le dimensioni previste dall'ente procedente»;
f) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1731»;
g) al comma 13-bis, dopo le parole: «mezzi pubblicitari,» sono inserire le seguenti: «posti in proprietà privata».
3. L'articolo 26 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«Art. 26.
(Competenza per le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta pubblicitari)
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate esclusivamente dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni fatto salvo quanto previsto nei successivi commi; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.
5. Il nulla osta pubblicitario è l'atto amministrativo endoprocedimentale di competenza dell'ente procedente con il quale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte di altro ente competente, valuta la leggibilità del messaggio pubblicitario secondo i parametri definiti dal regolamento di esecuzione e suoi allegati.
6. Il nulla osta tecnico pubblicitario è l'atto amministrativo endoprocedimentale di competenza dell'ente procedente con il quale attesta l'inesistenza di impedimenti al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'altro ente competente verificando esclusivamente che venga garantita la tutela del patrimonio stradale.
7. Le autorizzazioni, concessioni e nulla osta comunque denominati vengono rilasciati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo.».
4. All'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, anche attraverso la diffusione di messaggi pubblicitari, viene stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione ed è omnicomprensivo di qualunque altro canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.»;
b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Nel caso di autorizzazioni all'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, la determinazione della somma di cui al comma 7 è commisurata al valore attualizzato di mercato dell'attività oggetto di autorizzazione, secondo principi di ragionevolezza e sostenibilità.»;
c) Al comma 9, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «con l'esclusione di interventi di piccola entità»;