Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 41, comma 10, è premesso il seguente periodo: «Il periodo di accensione della luce gialla ha una durata minima pari a 4 secondi, fatta eccezione per i casi in cui i veicoli possono raggiungere una velocità di arrivo di 70 km/h in relazione alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h; in tali casi la durata minima del periodo di accensione deve essere pari a 5 secondi.».