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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.4.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
10.4.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 41, comma 10, è premesso il seguente periodo: «Il periodo di accensione della luce gialla ha una durata minima pari a 4 secondi, fatta eccezione per i casi in cui i veicoli possono raggiungere una velocità di arrivo di 70 km/h in relazione alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h; in tali casi la durata minima del periodo di accensione deve essere pari a 5 secondi.».

ident. 10.3.