Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) all'articolo 151, al comma 1, lettera p-septies), dopo le parole: «al soccorso», sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 177, comma 1, quarto periodo»;
a-ter) all'articolo 177, comma 1, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «È consentito inoltre l'uso dei succitati dispositivi ai conducenti dei veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso quando impiegati in interventi aventi carattere di urgenza.».