Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:
Art. 79.
(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)
1. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694. La misura della sanzione è da euro 2.728 a euro 12.084 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.