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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.11.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
10.11.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

Art. 79.
(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)

  1. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694. La misura della sanzione è da euro 2.728 a euro 12.084 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.