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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.26.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
1.26.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 186, comma 9-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il conducente, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, può chiedere, entro i quindici giorni successivi all'accertamento del fatto, la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. In tali casi, il pubblico ministero, entro cinque giorni dalla comunicazione della notizia di reato, trasmette la richiesta al giudice competente, il quale provvede senza ritardo con decreto penale.».