Al comma 1, lettera b), numero 10), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:
6-quinquies. In assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni di cui ai precedenti commi, non si applicano al conducente che dimostra di essere in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di uno specifico piano terapeutico.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 285 del 1992, articolo 187, comma 6-quinquies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministero della Salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, son stabiliti i criteri e le modalità per autorizzare ogni Commissione Medica Locale a rilasciare uno specifico codice identificativo al fine di essere riportato sulla patente di guida, con il quale si certifica che il conducente è in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di precisi piani terapeutici.