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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
1.1.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   Oa) all'articolo 119, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-bis.1. Nel caso di soggetti che facciano uso di Cannabis FM-2 per uso terapeutico, prescritta ai sensi del decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2015, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la commissione medica locale di cui al comma 4 rilascia apposita certificazione.».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il numero 5) , aggiungere il seguente:

    5-bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Nei confronti del conducente che faccia uso di Cannabis FM-2 per uso terapeutico, previa verifica da parte degli organi di polizia stradale della certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis.1, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis. Nei casi di cui al presente comma, esclusivamente nel caso in cui il conducente risulti in stato di evidente stato di alterazione psico-fisica, gli organi di polizia stradale lo sottopongono ad accertamenti qualitativi non invasivi, volti a verificare la sussistenza di uno stato di alterazione, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica. Nel caso di esiti positivi dell'accertamento, gli organi di polizia stradale possono impedire al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.».