Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche al codice penale e alla legge 19 aprile 1925, n. 475, in materia di illeciti commessi per il conseguimento della patente di guida)
1. All'articolo 483 del codice penale, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «Se si tratta di false attestazioni in atti diretti al conseguimento della patente di guida, la reclusione non può essere inferiore a quattro anni».
2. All'articolo 1, della legge 19 aprile 1925, n. 475, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «Se i fatti di cui al primo comma sono diretti al rilascio della patente di guida, la pena della reclusione non può essere inferiore a due anni.».
Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: «o patenti».