stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.100.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/02/2024  [ apri ]
4.100.
approvato

  Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: e dalle autoscuole di cui all'articolo 123.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 2-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, inclusi gli enti di formazione professionale e le autoscuole di cui all'articolo 123, e sono definite le modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione.

I Relatori