Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: e dalle autoscuole di cui all'articolo 123.
Conseguentemente, al medesimo capoverso 2-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, inclusi gli enti di formazione professionale e le autoscuole di cui all'articolo 123, e sono definite le modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione.