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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.3.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2024  [ apri ]
6.3. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) all'articolo 45, comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica»;

   a-bis) all'articolo 142, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

   «6-ter. Nei casi di accertamento, con le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis, di più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella sfera di competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo sino ad un'ora, si applicano le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo, se più favorevoli. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 198-bis».