Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. In conformità con le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 179, comma 1, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applica ai veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori sul territorio nazionale.