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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.02.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
1.02. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Abbandono di animali)

  1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.»;

   b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.».

  2. All'articolo 589-bis del codice penale, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica se il fatto deriva da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze».
  3. All'articolo 590-bis del codice penale, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse pene si applicano se i fatti derivano da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.».