Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1.3) con il seguente:
1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:
«i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri.».