Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1.3) con il seguente:
1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:
«i-ter) vietare la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i) solo se realizzano con oneri finanziari a proprio carico interventi infrastrutturali compensativi come la realizzazione di piste ciclabili nelle stesse sedi stradali o in strade limitrofe che si collochino nel raggio di 500 metri».