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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.38.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
8.38.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) al numero 53-bis), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: «ciclisti» sono aggiunte le seguenti: «utenti di veicoli motorizzati a due ruote».

  Conseguentemente, all'articolo 208, comma 4, lettera c), del medesimo codice, dopo la parola: pedoni sono inserite le seguenti: , ciclisti e utenti di veicoli motorizzati a due ruote.