Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera F-bis, è aggiunta la seguente:
«F-ter – Strada extraurbana ciclabile: strada extraurbana o tratti di strada extraurbana, caratterizzati da volume di traffico ridotto e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definiti da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi.».