Al comma 1 dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) dopo l'articolo 182, è inserito il seguente:
«Art. 182-bis.
(Circolazione di velocipedi, ciclomotori e motocicli nelle corsie riservate)
1. Sulle corsie di cui all'articolo 7, comma 1), lettera i) del presente codice è sempre consentita la circolazione delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli, salvo diversa disposizione, motivata da considerazioni sulla sicurezza della circolazione, da adottarsi con ordinanza del sindaco».