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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.07.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
8.07.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)

  1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote di cui lettere b) e c) dell'articolo 47 categorie M2, M3, N2, N3, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.
   1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.
   1-quater. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   1-quinquies. Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui all'articolo 1, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
   1-sexies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il Titolo II, aggiungere il seguente:

TITOLO II-bis
DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE E AL TRASPORTO DI MERCI

Capo I
EQUIPAGGIAMENTO: DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO E DI SEGNALAZIONE DEGLI ANGOLI CIECHI.