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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.04.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
8.04.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche relative alla definizione e alla circolazione dei velocipedi adibiti al trasporto di persone)

  1. All'articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «al trasporto di merci» sono aggiunte le seguenti: «o al servizio di ciclobus navetta»;

   b) al comma 2, le parole: «1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza» sono sostituite dalle seguenti: «1,70 m di larghezza, 4,5 m di lunghezza».

  2. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Sui veicoli di cui al comma 6 adibiti a servizi di ciclobus navetta non si possono trasportare più di undici persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di dieci bambini fino a dieci anni di età. Il trasporto di persone minorenni è consentito solo qualora il conducente sia maggiorenne.».