stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.020.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
8.020.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Circolazione motocicli in autostrada e tangenziali)

  1. All'articolo 175 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11Kw se a motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «120 centimetrici cubici se a motore termico ovvero di potenza fino a 11 chilowatt a motore elettrico»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1;».

ident. 8.019.8.021.8.022.8.024.8.025.