Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I conducenti di dispositivi per la micromobilità elettrica, velocipedi a pedalata assistita aventi un motore ausiliario elettrico, o con qualsiasi altro tipo di alimentazione o propulsione che non sia esclusivamente muscolare, devono aver frequentato con profitto un corso sulla circolazione stradale presso autoscuole o centri di istruzione automobilistica, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.