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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.036.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
6.036.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Commissioni mediche locali)

  1. All'articolo 330 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16, dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. I presidenti delle commissioni mediche locali sono nominati con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso Enti pubblici e centri sanitari privati purché già riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
   2. La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici specialisti con qualificate e documentate competenze in ambito di medicina dei trasporti o tra i medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice in attività di servizio.
   3. Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona di un medico specialista con qualificate e documentate competenze in ambito della medicina dei trasporti o tra i medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice in attività di servizio»;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da disabili sensoriali o da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico con specializzazione in ambito ortopedico, fisiatrico o riabilitativo, nonché facoltativamente da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria, con facoltà di partecipazione di un rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo, internista o con competenze in ambito alcologico»;

   c) al comma 6, dopo la parola: «pubbliche», è aggiunta la seguente: «private»;

   d) al comma 7, le parole: «dell'azienda sanitaria locale» sono soppresse;

   e) al comma 8, le parole: «di personale in servizio presso l'azienda sanitaria locale» sono sostituite dalle seguenti: «di personale amministrativo qualificato»;

   f) al comma 10, le parole: «presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto» sono sostituite dalle seguenti: «presso una commissione medica locale sull'intero territorio nazionale»;

   g) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con posta elettronica certificata quale domicilio digitale specificatamente eletto dall'interessato»;

   h) al comma 16, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Possono essere costituite più commissioni mediche locali, senza alcun limite dimensionale, dovendosi garantire almeno una ogni per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa»;

   i) al comma 17, dopo le parole: «e di Bolzano, determina», sono aggiunte le seguenti: «limitatamente per gli enti pubblici».