Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 6, comma 1, secondo periodo, la parola: «eventuali» è soppressa e dopo la parola: «deroghe» sono aggiunte le seguenti: «tra cui quella del trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime A.T.P, compresi i prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasporti contemporaneamente a quelli deperibili e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 50 per cento in massa del totale del carico».