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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.020.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
5.020.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Titolari di patente B ultrasettantenni)

  1. All'articolo 126, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Al compimento del settantesimo anno d'età, la patente di categoria B, su richiesta del titolare, può abilitare alla guida esclusiva dei veicoli a tre o quattro ruote della categoria AM. Tale limitazione viene annotata sulla patente di guida. In questi casi la patente è valida per cinque anni. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente B in patente AM. È riconosciuta la stessa facoltà al titolare di patente B al compimento dell'ottantesimo anno d'età e, in questo caso, la patente è valida per tre anni.».