All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto disposto dal presente comma si applica ad analoghi corsi effettuati dalle autoscuole di cui all'articolo 123 del codice della strada nelle menzionate istituzioni scolastiche e presso le autoscuole stesse».
Conseguentemente alla rubrica del Capo III, dopo le parole: RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO, sono aggiunte le seguenti: E ATTIVITA' FORMATIVA NELLE AUTOSCUOLE E NELLE SCUOLE.