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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.4.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
4.4.

  All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

   b) al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto disposto dal presente comma si applica ad analoghi corsi effettuati dalle autoscuole di cui all'articolo 123 del codice della strada nelle menzionate istituzioni scolastiche e presso le autoscuole stesse».

  Conseguentemente alla rubrica del Capo III, dopo le parole: RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO, sono aggiunte le seguenti: E ATTIVITA' FORMATIVA NELLE AUTOSCUOLE E NELLE SCUOLE.

ident. 4.5.4.6.