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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.06.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
4.06.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di formazione dei consulenti automobilistici)

  1. È istituito, presso la Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
  2. L'iscrizione delle imprese al registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti la modalità ed i termini per l'iscrizione al registro delle agenzie telematiche, nonché i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione. Con lo stesso decreto sono determinati i casi in cui si provvede alla revoca o alla cancellazione dell'iscrizione.
  4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica ovvero dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

ident. 4.03.4.04.4.08.