Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis: Le sanzioni amministrative pecuniarie, sono aumentate oltre il limite massimo fissato dalla singola norma tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma».
Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: sicurezza stradale aggiungere le seguenti: e per le condizioni economiche del trasgressore.