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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.8.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
3.8.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis: Le sanzioni amministrative pecuniarie, sono aumentate oltre il limite massimo fissato dalla singola norma tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma».

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: sicurezza stradale aggiungere le seguenti: e per le condizioni economiche del trasgressore.