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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.6.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
3.6.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 218, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «entro il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti «entro il termine di quindici giorni»;

   b) le parole: «Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente» sono sostituite dalle seguenti «Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, ovvero entro trenta giorni, nel caso in cui si proposta istanza per ottenere il permesso di guidare di cui al secondo periodo, il titolare della patente.».