Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti:
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Ove i pareri parlamentari di cui al periodo precedente indichino specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo trasmette nuovamente i testi alle Camere, corredati delle necessarie modifiche o integrazioni al fine di ripristinare la piena compatibilità dei testi.