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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.06.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
16.06.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Destinazione specifica di quota parte delle risorse stanziate per l'attuazione del PNSS)

  1. Una quota parte non inferiore al 15 per cento degli importi stanziati negli stati di previsione della spesa in conto capitale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale, è destinata annualmente al concorso finanziario dello Stato alla progettazione e realizzazione di programmi di intervento dei comuni tesi in specifico:

   a) all'applicazione e al rispetto del limite massimo di velocità non superiore a 30 km/h sulle strade urbane;

   b) all'adeguamento dell'infrastruttura stradale per la moderazione del traffico e della velocità stessa all'interno dei centri abitati;

   c) alla riallocazione dello spazio pubblico stradale fra i diversi usi e utenti in modo più equo e democratico, ai fini della piena ed effettiva attuazione della definizione di «strada» stabilita dall'articolo 2, comma 1, del vigente codice della strada.