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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.019.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
16.019.

  Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

Capo II-bis
DELLE PROCEDURE DI RINNOVO PER LE PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA E PATOLOGIE CORRELATE E ALTRE PATOLOGIE NEUROLOGICHE

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di rinnovo delle patenti delle persone con disabilità, sclerosi multipla e patologie correlate)

  1. Le persone con diagnosi di sclerosi multipla (SM) e patologie correlate, nonché con altre patologie neurologiche, che richiedono una patente di guida per la prima volta o richiedono il rinnovo sono valutate in prima istanza da un medico monocratico di cui all'articolo 119, comma 2 del 30 aprile 1992, n.285, il quale valuta in conformità con quanto previsto all'articolo 319 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16 dicembre 1992, n. 495, la necessità di un eventuale rinvio alla commissione medica locale.
  2. In applicazione del comma 1 e senza che intervenga il rinvio automatico alla commissione medica locale, le persone con patente di guida valida al momento della diagnosi di sclerosi multipla e patologie correlate o altre patologie neurologiche, possono richiedere una prima valutazione presso il medico monocratico, di cui al comma precedente, anche prima della scadenza prevista della patente, sulla base di idonea certificazione rilasciata dal medico specialista di riferimento. Il medico in parola potrà procedere al rilascio di idoneità alla guida per la conversione della patente, o rinviare alla commissione medica locale come nel precedente comma.
  3. Il titolare di patente di guida di cui al comma 2, mantiene il titolo di validità della patente sino all'esito della visita e riceve il foglio provvisorio di guida in attesa della valutazione da parte del medico monocratico o, se necessario, presso la commissione medica locale qualora il medico monocratico provveda a rinviare il caso.
  4. Nel rispetto delle disposizioni vigenti ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il medico monocratico può riconoscere l'idoneità alla guida per le categorie A, B e BE alle persone affette da sclerosi multipla e patologie correlate e altre patologie neurologiche per un massimo di 5 anni, così come la commissione medica locale, nei casi di rinvio previsti dal comma 1 del presente articolo.
  5. L'autorità competente può richiedere esami o prove specifiche per verificare la capacità di guida del richiedente.